Memo start up

Breve Memo per l’investimento nel capitale di rischio di start up

Elementi da considerare in fase di investimento seed (fase iniziale della vita di impresa, mercati non ancora sperimentati)

In fase di ingresso in società tecnologica le prime quattro azioni da fare sono, in ordine temporale:

  1. Verifica proprietà IP (proprietà intellettuale, brevetti, modelli di utilità, marchi, etc.): è ragionevole per esempio chiedere che la proprietà di tutti gli elementi immateriali appartengano alla società e non ai soci della società con diritto d’uso;
  2. Verificare che i frutti della proprietà intellettuale non siano stati concessi a terzi: in questo caso la proprietà potrebbe essere della società ma lo sfruttamento o anche l’evoluzione dell’idea potrebbe essere stata concessa con semplice contratto a terzi. In particolare lo sfruttamento del data mining (uso dei database, ossia i dati degli utenti e la loro profilazione);
  3. Verifica del business model: il modello di business che si vuole implementare, prima ancora di considerare le proiezioni finanziarie, è sostenibile?
  4. Verifica del business plan: si dovranno prendere in considerazione tutti gli aspetti costitutivi del business plan della società. A titolo meramente esemplificativo: revisione delle assunzioni di business plan, ipotesi e condizioni, time to market (il tempo previsto per arrivare sul mercato con il prodotto finito che incide molto sui flussi di cassa), verifica del “burn rate” ossia la velocità di consumo del contante presente in azienda grazie all’investimento, analisi della concorrenza, etc.

Start upIn caso, analizzati nel dettaglio i primi quattro punti sopra evidenziati, l’esito dell’esame fosse positivo, si potrà passare ad analizzare la parte più strettamente societaria.

L'art. 2479bis cod. civile stabilisce che le maggioranze per l’assemblea “straordinaria” delle srl decidano con il 50% del capitale, salvo che non vi sia una diversa previsione statutaria.

Tra gli strumenti di controllo dell’operato della gestione della start up, in presenza di minoranza di capitale ma comunque superiore al 33,3%, lo strumento che fornisce maggior garanzia di controllo sulle operazioni rilevanti è il cosiddetto “controllo negativo”, ossia l’impossibilità di fare operazioni importanti ,come la vendita o la fusione, senza avere il preventivo consenso degli azionisti di minoranza (in ipotesi gli investitori in questa operazione).

Ottenere tale controllo è piuttosto semplice se si trovasse un’intesa con i fondatori della start up, basta che in fase di ingresso nel capitale, quando vi sarà necessariamente da rifare la struttura societaria della Srl, si inserisca in statuto che tutte le decisioni non di ordinaria amministrazione dovranno essere prese a maggioranza qualificata, ossia i 2/3 del capitale sociale.

Si tratta di un controllo stabilito da statuto e come tale assurge rango normativo primario per la vita aziendale e si presta molto bene ad essere difeso in eventuale azione di contrasto di interessi non graditi ai soci di minoranza.

L’ideale sarebbe in quest’ultimo caso accompagnare tale previsione con un accordo a monte dei soci di minoranza che “vincolino” (societariamante o meno) la loro partecipazione per potere esercitare il proprio potere in maniera più efficace. Ciò comporterebbe anche la possibilità di non essere direttamente esposti ad un potenziale fallimento della società start up, alleggerendo i profili di rischio immagine. Nulla toglie che in un secondo momento, quando la società fosse già sul mercato e in attivo, la partecipazione potrebbe essere sciolta e ogni socio potrebbe entrare direttamente nel capitale della start up.

Essendo solo un breve Memo è impossibile entrare maggiormente in dettaglio; passiamo ora ad affrontare la medesima situazione ma senza ottenere le garanzie suddette.

In tal caso sarebbero ipotizzabili dei patti parasociali.

Elemento caratterizzante dei patti parasociali è che sono solo obbligazioni tra le parti, quindi tra i soci di minoranza e i soci di maggioranza, senza relazione diretta con la start up. Questo comporta che in caso di dissenso, sorgerà probabilmente una responsabilità per danni da provare in giudizio ma non la possibilità di fermare le decisioni della società prese a maggioranza e contro la volontà della minoranza (in realtà vi sono i provvedimenti d’urgenza ma non risultano realmente efficaci e sono peraltro giudizialmente contrastabili).

Fatta questa necessaria premessa elenchiamo alcune di queste pattuizioni suggerite nel dettaglio:

  • -I patti di covendita: si ottiene il risultato di aver adeguata certezza della sorte della propria partecipazione, indipendentemente dall’entità di questa o dal fatto di aver partecipato attivamente alle negoziazioni per la cessione. Generalmente, le clausole sono conosciute, a seconda del loro contenuto, con i nomi “Tag-Along e/o Piggy Back”. In forza di questi accordi, il soggetto intenzionato a cedere la propria partecipazione potrà farlo a condizione di ottenere dal suo acquirente l’impegno all’acquisto delle residue quote alle medesime condizioni a lui riconosciute. In sostanza i soci di minoranza, anche senza far parte della trattativa vincolano i soci di maggioranza che desiderino vendere a far ottenere le stesse condizioni economiche anche ai soci di minoranza (clausola molto importante in quanto la quota di maggioranza ha solitamente valore molto più elevato di quella di minoranza, incorporando il premio per il controllo).
  • -Unendo la clausola di cui sopra a un accordo di prelazione ben strutturato di fatto si otterrebbe anche una protezione efficace contro eventuali ipotesi di vendita forzata a grande azienda interessata al prodotto e singolarmente ai fondatori dell’iniziativa, in modo da neutralizzare la possibilità che i proponenti si “vendano direttamente” alla società svilendo il valore della start up.
  • Inoltre citerei in anche un altro paio di previsioni:
  • - Clausola di non concorrenza con i soci fondatori;
  • - Accordi vincolanti sulla spesa legati al rispetto delle previsioni del business plan.
  • Infine, esulando dalla parte più strettamente legata ai patti parasociali ma sempre all’interno della corporate governance porrei una procedura “mediata” per l’approvazione delle spese superiori ai 5.000 euro.
  • CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
  • Non si può chiudere questo breve memo prima di aver fatto cenno alla gestione dell’ingresso del capitale nella start up. Un primo punto riguarda un accordo stretto (fine tuning) tra spese previste e apporti di capitale, questo sia per il primo che per il secondo aumento di capitale eventualmente previsti. L’utilizzo vincolante delle previsioni di business plan impedirà l’esaurimento repentino delle risorse finanziarie e i problemi di ingresso mercato (timing) tipici del lancio di nuovo prodotto con curva di accoglimento difforme dal programmato. La riuscita di una start up, spesso è più disciplina e controllo che genialità, almeno che si parli di Google o qualcosa di altrettanto importante. Al momento dell'ingresso nel capitale è già necessario ragionare sull'uscita dopo il periodo concordato.
  • Negli ultimi tre anni PerImpresa ha aiutato lo sviluppo di più di 50 start up, per conto di Regione Lombardia o di fondi privati, e l’esperienza suggerisce di prestare la massima attenzione già in fase di ingresso anche agli aspetti non seducenti ma che poi si rivelano determinanti.
  • Aggiungo inoltre l’esigenza di sfruttare adeguatamente i bandi pubblici e gli incentivi fiscali attualmente disponibili per il segmento start up in particolare per le società che abbiano forte componente innovativa. Sono normative non sempre di facile reperibilità ma che con il supporto adeguato possono costituire un forte valore aggiunto per la società e il suo business e l’investitore.
  • PerImpresa Marco Arcari