Procedura sovraindebitamento

CASE HISTORY: procedura di Sovraindebitamento (nel nostro caso parente indebitato)

In un articolo precedente (Febbraio 2012) si era già fatto cenno a questa particolare procedura prevista dal nostro ordinamento per permettere al piccolo imprenditore di cercare di risolvere la propria esposizione debitoria attraverso un accordo con i propri fornitori.

Ritorniamo su questo tema anche in funzione di una richiesta specifica che ci è giunta da parte di un nostro cliente, Amministratore di una grande società, che purtroppo ha un fratello particolarmente prodigo e “spendaccione”, tanto da essersi “cacciato nei guai” .

Fin qui poco male visto che al limite sarebbe solo una questione di solidarietà tra fratelli. Il punto è che essendo i fratelli in asse ereditario per la casa del padre defunto e non volendo arrecare grave pregiudizio alla salute e stabilità emotiva della madre, il fratello Amministratore davanti alla concreta possibilità di procedura esecutiva sulla quota di immobile ereditata dal fratello, ha deciso di sostituirsi allo “spendaccione” per pagarne i debiti e soprattutto, lasciar serenamente trascorrere gli anni di vecchiaia nella propria abitazione alla madre (ricordiamo infatti che la quota di immobile potrebbe essere messa in procedura di esecuzione immobiliare e il compratore potrebbe chiedere il “giudizio di divisione” in caso fosse un estraneo aggressivo – ndr in PerImrpesa ci occupiamo anche delle procedure esecutive immobiliari per il tribunale).

Saltando tutte le soluzioni possibili e prospettate per l’asset protection , giungiamo infine a focalizzare la nostra attenzione su una di queste: la procedura per il sovraindebitamento.

Pur non essendo la mia soluzione preferita, ritengo infatti che una procedura di saldo e stralcio nei confronti dei fornitori se ben gestita da professionisti abbia risultati assai migliori, in questa sede ne daremo conto.

IL PIANO DEL CONSUMATORE In questo articolo non concentreremo il nostro interesse sulla figura giuridica di chi non abbia contratto tali debiti per fatti legati alla propria attività professionale (Debitore) ma che siano frutto di scelte di “consumo” che portano appunto a identificare la figura legislativa del Consumatore (art. 18 del d.l. 8 ottobre 2012, n. 179). Tale consumatore può infatti proporre un proprio piano al giudice in cui elenchi come intenda risolvere la propria esposizione ai debiti contratti.

Si ricorda che può appartenere a tale categoria anche il debitore per i debiti non contratti nella propria attività professionale; in ogni caso una procedura molto simile è prevista per il piccolo imprenditore (sotto i 200.000 euro di ricavi). Tra le preclusioni alla procedura in oggetto ricordiamo il non avere sfruttato analoga procedura nel quinquennio precedente o la presentazione di documentazione lacunosa.

Nel nostro caso la valutazione più insidiosa, ricordiamo che trattasi della proposta del Consumatore, la deve effettuare il giudice che omologa il piano quando escluda che il Consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nello specifico della nostra Case History si ritiene un’obiezione abbastanza facilmente superabile in quanto il fratello-Consumatore proviene da famiglia abbiente e i genitori hanno sempre garantito per i suoi debiti (finché in vita il padre la situazione è sempre stata “controllata”, salvo poi un veloce avvitamento quando questi è venuto a mancare), dunque manca completamente la consapevolezza dell’insolvenza del non adempimento (così come la posizione del fratello Amministratore continua a far ritenere improbabile l’eventuale insolvenza) così come manca completamente la sproporzione tra debiti contratti e capacità patrimoniali, infatti considerando la successione in corso anche da questo punto di vista il requisito sarà rispettato.

Passate queste forche caudine, rappresentate del giudice che prende in carico la procedura di sovra indebitamento , tralasciando tutte le considerazioni tecniche relative all’Organo di risoluzione della crisi (organo che dovrebbe rappresentare tecnicamente al giudice e ai creditori tutte le modalità del piano del consumatore ma che attualmente in via transitoria è costituito da un professionista (generalmente commercialista) con i requisiti di legge previsti per il curatore fallimentare (art. 28 l.f.) il Consumatore entra in una “bolla giuridica” di protezione per almeno 6 mesi in cui le procedure esecutive sul patrimonio saranno bloccate per legge così come bloccata sarà la possibilità di effettuare operazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione (ad esempio non sarà possibile vendere un immobile per pagare i creditori, perlomeno senza il consenso del giudice).

La proposta del Consumatore potrà prevedere un pagamento parziale dei propri debiti, ma in ogni caso si dovrà fare in odo che le condizioni di tale offerta siano più appetibili rispetto a quanto potrebbero i creditori ricevere con ,l’ordinaria procedura esecutiva. Se il patrimonio è costituito da immobili allora sarà necessario assicurarsi i dati di successo delle esecuzioni immobiliari presso il tribunale locale competente per verificare che le condizioni siano statisticamente migliorative (spesso il prezzo di vendita dell’immobile in esecuzione immobiliare risulta sotto il 60 % del prezzo di perizia, già più basso del mercato , per cui il vantaggio in questo caso potrebbe essere consistente).Inoltre, altra grande differenza rispetto all’esecuzione immobiliare è che i costi dell’esecuzione gli anticipa il creditore procedente, mentre nella procedura di sovraindebitamento i costi vengono interamente sostenuti dal debitore. In tempi di scarsa liquidità risparmiare un uscita di cassa di circa 6000 euro potrebbe essere un altro elemento di convincimento per il creditore.

ESDEBITAZIONE Infine vi è l’istituto dell’esdebitazione.

Pur non essendo il caso di questo cliente si ricorda che vi è questa possibilità. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti a condizione che: a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16 l. 3/2012; e) abbia svolto, nei quattro anni successivi all’apertura della liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione (art. 14-terdecies, comma 1, l. 3/2012). I predetti requisiti paiono molto stringenti ma non impossibili da ottenere.

Non si ritiene utile allungare ulteriormente l’articolo con i dettagli più strettamente tecnici , richiederebbe troppo del vostro tempo e in ogni caso un primo incontro gratuito in PerImpresa (www.perimpresa.it ), senza impegni vi aiuterà a capire come risolvere al meglio la vostra situazione. Vi aspettiamo!

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